Sulla raccolta differenziata dei rifiuti
martedì 2 maggio 2017
Dopo appena un mese dall’entrata in vigore del sacco conforme per il conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti abbiamo appreso dal Palazzo di città che il livello percentuale di differenziazione aveva raggiunto il 70%; merito soprattutto della popolazione pronta – già da tempo – per una differenziazione più spinta, se è vero, come lo è, che l’apposito regolamento risale a dicembre dell’anno 2001.
Il non regolamentare conferimento dei rifiuti nei fotografati contenitori posizionati all’esterno del cortile del Municipio, indurrebbe affermare che sovente “si predica bene” ma “si razzola male”.
In questo caso però sarebbe più corretto pensare che non sia stato semplicemente e/o adeguatamente istruito il personale addetto al servizio.
La foto fornisce comunque lo spunto per osservare che:
1. Benché sul libero mercato esistano sacchetti identici a quelli distribuiti dal Comune, l’utilizzo dei sacchetti con il logo comunale connoterebbe l’avvenuto conferimento della parte residuale dei rifiuti per la particolare attenzione prestata all’intero sistema della differenziazione.
Se questa fosse la vera ragione, che – di fatto – si traduce in un regime monopolistico della vendita di sacchetti per questa tipologia di rifiuti, sarebbe stato da parte dell’Amministrazione quanto mai opportuno, e lo sarebbe ancora oggi, prevederlo nel citato regolamento (art.11.1), in cui per contro si fa riferimento al “sacco nero”.
2. Se il contenuto del sacchetto conforme è il risultato di un innovato sistema di conferimento dei rifiuti ne discenderebbe la necessità di mettere in atto un particolare sistema di controlli comunali anche sul sistema di raccolta da parte degli operatori aziendali per evitare che dal loro, a volte, non ortodosso operare i cittadini non restino disincentivati a differenziare.
3. Come pure, se non verrà affrontato con altrettanta energia l’abbandono dei rifiuti nei cestini delle pubbliche vie – soprattutto nelle zone del centro città – si corre il rischio di vanificare quanto di buono è stato finora fatto ed ottenuto.
4. Se l’Amministrazione restasse coerentemente ferma nel proposito di non far ritirare l’indifferenziato conferito in difformità all’indirizzo regolamentare, andrebbe revisionata anche la formulazione quantomeno dell’art. 27 (se proprio non si vuole intervenire sull’art. 25 che lo richiama), che è assai vaga e indeterminata sull’applicazione della sanzione amministrativa.
5. Invero, oggi, la raccolta dei rifiuti viene gestita da soggetto avente natura giuridica sostanzialmente differente da quello che la effettuava nell’anno 2001, in cui era stato approvato l’iniziale regolamento.
Conseguentemente appare opportuno che “la segnalazione di conferimenti non conformi da parte degli operatori aziendali” richieda una regolamentazione puntuale ed articolata, perché possa costituire (e sempre ammesso che sia giuridicamente possibile) presupposto per l’applicazione della sanzione amministrativa da parte della Polizia Locale.
6. Infine vale la pena osservare che il rovistare nei sacchetti di conferimento dei rifiuti, benché necessario ai fini del controllo, dev’essere fatto con la consapevolezza che da taluni rifiuti si può facilmente risalire allo stile di vita dei soggetti conferenti, i quali hanno tutto il diritto di non vedere violata la loro privacy; nei condomini soprattutto capita che qualcuno assuma spesso iniziative un po’ estemporanee, che potrebbero ledere il diritto di privacy.
M. Cavalli – A. Di Natale – M. Ziggiotto